No, non acconsento Sì, acconsento
L’articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, riprende il principio costituzionale di uguaglianza e afferma che “la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione”.
L’articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, con il comma 7, dispone nel senso di una maggiore trasparenza stabilendo che, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità e lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro.