No, non acconsento Sì, acconsento
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale 1.Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 2.Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1.Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2.Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
PARTE V - ATTUAZIONE
Principi fondamentali e organizzazione generale
c. Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come criteri di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi formativi e la rispondenza alle esigenze dell’utenza.
d. Nella programmazione dell’azione educativa e didattica i docenti, nella scuola dell’obbligo, devono adottare, con il coinvolgimento delle famiglie, soluzioni idonee a rendere possibile un’equa distribuzione dei testi scolastici, in modo da evitare un sovraccarico di materiali didattici da trasportare.
e. I docenti cercheranno di equilibrare, nell’arco della settimana, l’assegnazione dei compiti per assicurare agli alunni il tempo da dedicare al gioco o all’attività sportiva.
f. Nel rapporto con gli allievi, i docenti stabiliscono, in un clima di serenità, strategie didattiche fondate sulla gratificazione ed adottano forme adeguate di convincimento.
Regolamento di Istituto (Delibera CDI n. 14-29/01/2024)
Regolamento per il consumo del pasto domestico
Regolamento Didattica a Distanza
Regolamento DAD - Allegato 1 Scuola secondaria I grado
Codici di comportamento dipendenti pubblici - Codici disciplinari
Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori servizi e forniture / Criteri per la selezione degli esperti interni ed esterni
Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari
Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi
Manuale per la gestione dei flussi documentali
Polizza assicurativa RC e infortuni n. 37865 - a.s. 2023/24